La Politica forestale italiana ha radici storiche lontane, si è basata su una molteplicità di contributi e si è concretizzata in leggi, istituzioni, procedure amministrative, finanziamenti, regolamenti, interazione tra azione di governo e collettività locali, ecc.
La necessità di formulare una Politica forestale nella sua complessa articolazione deriva dall’esigenza di governare il bosco e il territorio montano per preservarlo, utilizzarlo, restaurarlo e restituirlo al suo habitat naturale, di valorizzare le sue capacità, potenzialità e funzioni diverse. La Politica Forestale, pur avendo tempi specifici di formulazione, è certamente un’azione dinamica che deriva, proprio come suggeriva il prof. Bandini nel suo testo Politica Agraria (quanto cito non mi faccia passare per un reduzionista), dal concetto di “contingenza storica ed ambientale” (in ambito fisico e sociale), concetto già formulato dall’Abate Ferdinando Galiani, relativo all’adeguatezza della politica a soddisfare le esigenze della società, nel suo continuo divenire ed evolversi.
Si ricordano qui solo le tappe principali della nostra Politica forestale sotto il profilo storico.
Pur avendo radici profonde nelle legislazioni pre-risorgimentali, essa si è concretizzata con la Prima Legge Forestale (n. 3917 del giugno 1877), quella del Maiorana Calatabiano, legge di prima sistemazione nazionale della complessa materia, ricca di strumenti operativi e, soprattutto, di norme per la difesa e tutela del bosco e del suolo, ma rigida nella tutela e debole nella promozione del recupero e della valorizzazione. Seguì nel 1910 la Seconda Legge Forestale, la Legge Luzzati, dai risultati migliori e più razionale.
Una notevole evoluzione del concetto di bosco e delle sue funzioni si realizza, invece, con la Terza Legge Forestale (n. 3267 del dicembre 1923), di chiara impronta Serpieriana, che accomuna nel suo titolo il bosco al terreno montano. Essa, pure incentrata sul vincolo idrogeologico, affronta la complessa problematica forestale con un approccio, diremmo oggi olistico, come si può riconoscere dai suoi sette titoli. Essa presenta, infatti, un insieme di vincoli non più indiscriminati, ma circostanziati al contesto specifico, che contengono, però, anche proposizioni, incoraggiamenti, principi di gestione delle terre pubbliche (istituzione dell’Azienda per il Demanio Forestale) e di esercizio dei diritti d’uso dei boschi (usi civici e collettivi), oltre che di impianto dell’Amministrazione Forestale e di formulazione di norme e regolamenti, quali le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, relative al governo e all’utilizzo dei boschi, alle modalità di pascolo in essi, ai lavori di dissodamento e ai movimenti di terra non collegati all’agricoltura.
Nel dopoguerra la Legislazione Forestale, o comunque d’interesse forestale, è proseguita con la Prima Legge della Montagna (n. 991 del 1952), relativa ai territori montani (Comprensori di Bonifica Montana), ispirata alla Legge Fondamentale sulla Bonifica integrale (n. 215 del 1933). A questa ha fatto seguito la legge per la difesa dei suoli (n. 183 del 1989), che istituiva l’Autorità di bacino. L’accento progressivo sul governo del territorio ha, da un lato, inserito correttamente la posizione degli interventi forestali nel più ampio contesto di competenza, ma, dall’altro lato, ha condizionato tale intervento a una molteplicità di organi di controllo, più che di gestione, spesso in grado di interdire, con una serie di veti incrociati, lo sviluppo di valide iniziative di recupero e di valorizzazione.
La Seconda Legge sulla Montagna, (n. 1102 del dicembre 1971), dà nuovo vigore e finanziamenti ai Consorzi per la Bonifica Montana e li inserisce nelle forme innovative di governo del territorio istituendo proprio in tale occasione le Comunità Montane (si considerino, soprattutto, i Piani Pluriennali di Sviluppo Socio-Economico).
Nel prosieguo, però, la Legge n. 183 del 1989, sul “Riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, disgiunge la funzione di difesa idrogeologica del territorio dalla ripartizione del medesimo in bacini idrografici, dotati di autonoma pianificazione, ma non sempre, come si è detto più sopra, in sintonia con le altre pianificazioni d’uso del territorio.
Infine, per completare il quadro degli interventi a livello nazionale, ecco la Terza Legge sulla Montagna (n. 97 del 1994) che però, come istituti e capacità di incidere sul contesto forestale, non ha lasciato un grosso impatto. Ciò è anche dovuto al progressivo passaggio di competenze dallo Stato alle Regioni , che hanno iniziato a legiferare nel settore forestale e, quindi, a intervenire in modo differenziato in materia, a seconda degli interessi specifici e, purtroppo, anche delle competenze disponibili, non sempre adeguate.
Si tralascia in questa sede l’analisi della legislazione regionale, pur estremamente interessante e che, non solo sotto il profilo storico, potrebbe costituire occasione di riflessione e di accertamento dell’acquisizione anche in Italia dei nuovi concetti informatori della politica forestale: il passaggio, cioè, dal principio di tutela (del bosco, del suolo, delle popolazioni) a quello di valorizzazione delle funzioni multiple degli assetti patrimoniali, soprattutto socio-culturali (si pensi ad esempio alla normativa a vantaggio del paesaggio).
Questo passaggio è il frutto dell’evoluzione dei rapporti nella società, della crescita di nuovi interessi (ecologismo, partecipazione diretta, governo democratico, decentramento amministrativo, ecc.), del comune sentire il contesto ambientale come portatore di valori, anche intrinseci, oltre a quelli tradizionali patrimoniali, insieme - nel caso italiano - a connessioni di carattere storico, culturale, paesaggistico, architettonico ed altro ancora.
Su tutto ciò hanno certamente influito i grandi movimenti di opinione, culminati nelle Conferenze Internazionali di Stoccolma, Kyoto, Rio de Janeiro, Johannesburg nei loro protocolli di lenta e difficile ratificazione e realizzazione pratica.
Ma si deve pur dire con chiarezza che in Italia alcuni aspetti e principi, come ad esempio quello della sostenibilità, non erano stati ignorati e negletti nella loro gestione e nelle nostre Facoltà l’intera scienza agronomica, zootecnica e selvicolturale erano a ciò allineate. A più riprese, tralasciando le ferree disposizioni (ad esempio delle Regole del Veneto) nella gestione del bosco di qualche secolo fa, il concetto della doverosa conservazione della capacità produttiva del bosco, unito alla tutela del suolo, veniva chiaramente incorporato dalle leggi succedutesi alla prima nella trattazione dei Piani Economici della legislazione forestale nazionale. L’operare cioè in termini di flusso di biomasse e di reddito annuale è ormai patrimonio comune degli operatori forestali italiani, ben lontani dal principio di massimizzare solo la “raccolta” finale di un prodotto, seppur di lenta e lunga realizzazione.
Alla sostenibilità, nel frattempo, si sono inoltre affiancati altri principi, quali la conservazione e lo sviluppo della biodiversità, la reazione agli inquinamenti (gas nocivi, riscaldamento globale, ecc.), il rinnovato interesse alla multifunzionalità delle risorse, il ritorno all’esercizio di diritti di fruizione del territorio, trascurati in passato dal fenomeno dell’inurbamento ed oggi consentiti dall’accresciuto benessere economico e dal richiamo alla natura e, quindi, dalla presenza di altre componenti sociali (i forestieri) tra gli usuali stakeholders.